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Legge 23 ottobre 2003, n.286
Norme relative alla disciplina dei Comitati degli
italiani all'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. (Istituzione dei Comitati degli italiani
all'estero)
1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno
tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo
5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' istituito, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel
mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato
"Comitato".
2. Il Comitato e' organo di rappresentanza degli
italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.
3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della
circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini
italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni
locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro per gli italiani nel
mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su
richiesta del Comitato in carica, piu' Comitati all'interno della medesima
circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di piu' Comitati,
delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.
4. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana
informa le autorita' locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di
attivita' svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorita' consolari, puo'
rappresentare istanze della collettivita' italiana residente nella
circoscrizione consolare alle autorita' e alle istituzioni locali, con
esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.
5. La rappresentanza diplomatico - consolare rende
partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorita' locali sulle
questioni di interesse della comunita' rappresentata, con esclusione di quelle
che attengono ai rapporti tra Stati.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 5,
comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):
«1. Il Governo, mediante unificazione dei dati
dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari,
provvede a realizzare l'elenco
aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla
predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui
all'art. 6, per le
votazioni di cui all'art. 1, comma 1».
Art. 2. (Compiti e funzioni del Comitato)
1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e
ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale,
culturale e civile della propria comunita' di riferimento e puo' presentare
contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del
quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine
ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorita' consolare, con le
regioni e con le autonomie locali, nonche' con
enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione
consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e
culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari
opportunita', all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione
professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della
comunita' italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per
la realizzazione di tali iniziative.
2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorita' consolare e il
Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attivita'
promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle
regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani,
nonche' da altre istituzioni e organismi.
3. L'autorita' consolare e il Comitato indicono riunioni
congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di
particolare importanza per la comunita' italiana.
4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti
locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di
favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella societa' locale e di
mantenere i loro legami con la realta' politica e culturale italiana, nonche'
per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua
italiana, il Comitato:
a) coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei
diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione
consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai
lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;
b) collabora con l'autorita' consolare ai fini
dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze
accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;
c) segnala all'autorita' consolare del Paese ove il
Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale,
internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente
assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative
nei confronti delle parti sociali.
L'autorita' consolare riferisce al Comitato la natura
e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;
d) redige una relazione annuale sulle attivita' svolte,
da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da
allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;
e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorita'
consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1;
f) formula proposte all'autorita' consolare
nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno
di spesa che di programmazione annuale;
g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni
dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi
associativi, che svolgono attivita' sociali, assistenziali, culturali e
ricreative a favore della collettivita' italiana, rivolgono al Governo, alle
regioni ed alle province autonome;
h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni
dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai
locali mezzi di informazione.
5. L'autorita' consolare e il Comitato ricevono
periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attivita' svolta nella
circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152,
nel rispetto della normativa nazionale e locale.
6. Il Comitato adotta un regolamento interno che
disciplina la propria organizzazione e le modalita' di funzionamento.
Nota all'art. 2: - La legge 30 marzo 2001, n. 152,
reca: «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale».
Art. 3. (Bilancio del Comitato)
1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e
all'adempimento dei propri compiti con:
a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero
degli affari esteri;
c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre
amministrazioni italiane;
d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove
hanno sede i Comitati e dai privati;
e) il ricavato di attivita' e di manifestazioni varie.
2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1
sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle
pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri.
3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento
statale di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli
affari esteri, tramite l'autorita' consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno,
il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento
nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.
4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine
della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre
revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorita'
consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.
5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli
affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che
viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorita'
consolare competente.
6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i
finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono
determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalita' dei servizi,
sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato,
della consistenza numerica delle comunita' italiane, dell'estensione
territoriale in cui agisce il Comitato, nonche' della realta' socio-economica
del Paese in cui il Comitato opera.
7. I libri contabili e la relativa documentazione
amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti
disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono
tenuti a disposizione della competente autorita' consolare, per eventuali
verifiche.
8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del
Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa e' consegnata
entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.
9. I bilanci del Comitato sono pubblici.
10. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 2.274.995 euro annui a decorrere dal 2003.
Art. 4. (Sede e segreteria)
1. L'autorita' consolare collabora con il Comitato per il
reperimento della sede.
2. La segreteria del Comitato e' affidata con incarico
gratuito a un membro del Comitato stesso.
3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo
svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato puo' avvalersi di personale di
segreteria, che in ogni caso non puo' superare le due unita' e che e' assunto
con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.
Art. 5. (Eleggibilita' e composizione del Comitato)
1. Il Comitato e' composto da dodici membri per le
comunita' fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle
composte da piu' di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del
numero dei membri, la consistenza delle comunita' e' quella risultante alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco
aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.
459.
2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti
nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate,
purche' iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati
alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura e' ammessa
soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in
piu' circoscrizioni o in piu' liste, il candidato non e' eleggibile.
3. Le liste elettorali sono composte in modo da
garantire le pari opportunita' e una efficace rappresentazione della comunita'
di riferimento.
4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato
italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a
contratto, nonche' coloro che detengono cariche istituzionali e i loro
collaboratori salariati. Non sono, altresi', eleggibili gli amministratori e i
legali rappresentanti di enti gestori di attivita' scolastiche che operano nel
territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei
comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.
5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La
pubblicita' e' assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo
consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.
6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo
rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato,
senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresi', essere
chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli
argomenti in esame.
7. I membri del Consiglio generale degli italiani
all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive
modificazioni, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni
dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono.
Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle
riunioni del Comitato.
Art. 6. (Comitato dei presidenti)
1. In ogni Paese in cui esiste piu' di un Comitato e'
istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun
Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il
Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono
invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani
residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e
presiedute dal coordinatore eletto tra i
presidenti membri del Comitato medesimo.
2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese e' tenuta una
riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei
consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i
problemi della comunita' italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari
italiani residenti nella ripartizione elettorale.
3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei
membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei
bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.
4. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 226.000 euro annui a decorrere dal 2004.
Art. 7. (Membri stranieri di origine italiana)
1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di
cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i
cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei
componenti il Comitato eletto.
2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle
comunita' italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque
anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorita' consolare, previa
verifica del Comitato, designano, in conformita' ai rispettivi statuti, un
numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad
almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun componente del Comitato eletto puo'
esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo
rispetto a quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la meta'
piu' uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla
elezione di cui all'articolo 11, comma 1.
Art. 8. (Durata in carica e decadenza dei componenti)
1. I componenti del Comitato restano in carica cinque
anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati
consecutivi.
2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato
sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato
non coincide con quella della generalita' dei Comitati, la durata in carica di
tali componenti non puo' protrarsi oltre il limite previsto per la generalita'
dei Comitati.
3. Con decreto dell'autorita' consolare, su
indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o
decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui
appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per
tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. E', altresi', motivo
di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della
residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto.
4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce
a meno della meta', esso e' sciolto dall'autorita' consolare, che indice nuove
elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento.
L'autorita' consolare propone, altresi', lo
scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per
mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale
modifica della circoscrizione, non e' in grado di garantire un regolare
espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorita'
consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli
italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con
decreto lo scioglimento del Comitato.
Art. 9. (Validita' delle deliberazioni)
1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente
legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In
caso di parita' prevale il voto del presidente. Per la validita' delle
deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti in
carica.
Art. 10. (Poteri e funzioni del presidente)
1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il
presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato
raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva e' eletto presidente il
candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita', e' eletto
il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del
Comitato. Tale numero e' determinato dalla somma del numero di voti riportati
dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze
riportate individualmente.
2. Le dimissioni del presidente sono richieste con
mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5,
comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti
elettivi del Comitato. Tale mozione e' posta ai voti in apertura dei lavori
della seduta successiva. Se e' approvata con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato
nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento
locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il
Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto
almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorita' consolare.
4. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge la carica di presidente del Comitato,
eletto ai sensi della legge stessa, e' incompatibile con quella di componente
del CGIE.
Art. 11. (Poteri e funzioni dell'esecutivo)
1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un
numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale
elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a
due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo
e lo presiede. Egli e' coadiuvato dal piu' votato dei membri dell'esecutivo che
svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parita' di voti, dal
membro piu' anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari
anzianita', dal piu' anziano di eta'.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera
secondo le sue direttive.
Art. 12. (Commissioni di lavoro)
1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni
di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni,
compatibilmente con le esigenze di bilancio.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da
un membro del Comitato. Alle loro riunioni puo' partecipare il capo
dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.
Art. 13. (Elettorato attivo)
1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato i
cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma
1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi
nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
2. L'elenco di cui al comma 1 e' reso pubblico con
modalita' definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26. Con lo
stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto
elenco.
Art. 14. (Sistema elettorale)
1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale
e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalita' del voto e'
per corrispondenza.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e'
effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste dagli articoli
21 e 22.
Art. 15. (Indizione delle elezioni e liste elettorali)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, le elezioni
sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di
scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato,
l'indizione e' effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di
scioglimento.
2. L'indizione delle elezioni e' portata a conoscenza
della collettivita' italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari
informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.
3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione
delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte
da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettivita' composte da
un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle
composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.
4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco
aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.
459, e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che compaiono in piu' di una
lista sono considerate nulle.
6. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la
spesa di 1.675.371 euro per l'anno 2003.
Art. 16. (Comitato elettorale circoscrizionale)
1. Le liste dei candidati sono presentate ad un
apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto
dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e
secondo le modalita' prescritti dal regolamento di cui all'articolo26.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle
liste, e' costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato
elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo
rappresentante.
3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far
parte i candidati.
4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale
sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione,
dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e
delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le
modalita' stabilite nel regolamento di cui all'articolo 26.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il
compito di controllare la validita' delle firme e delle liste presentate, di
costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli
scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attivita' dei seggi elettorali.
6. Le decisioni del comitato elettorale
circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso
di parita', prevale il voto del Presidente.
Art. 17. (Stampa e invio del materiale elettorale)
1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero
degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale
elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresi', per i
casi di cui al comma 5.
2. Le schede sono di carta consistente e comprendono,
con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di
presentazione.
3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita
per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo
13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta
e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente;
il plico contiene, altresi', un foglio con le indicazioni delle modalita' per
l'espressione del voto e il testo della presente legge.
4. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali
di piu' di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a
quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio
domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo
dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente,
puo' rilasciare, previa annotazione su apposito
registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una
seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalita'
di cui ai commi 4 e 6.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda
elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la
busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal
certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la
spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le
votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno
di riconoscimento.
7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le
buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno
stabilito per le votazioni.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono
all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al
comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate.
Di tali operazioni e' redatto apposito verbale, che e'
trasmesso al Ministero degli affari esteri.
9. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 10.257.100 euro per l'anno 2003.
Art. 18. (Espressione del voto)
1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno
corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo
contiene. Ciascun lettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata,
puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati
da eleggere. Le preferenze
espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.
2. Il voto e' nullo se non e' espresso sull'apposita
scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identita' dell'elettore.
3. Il voto di preferenza e' espresso mediante un segno
tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del
nome stesso.
4. L'indicazione di una o piu' preferenze relative alla
stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso
il voto di lista.
5. Se il voto e' espresso a favore di piu' di una
lista con l'indicazione di piu' preferenze per candidati appartenenti ad una
soltanto di tali liste, il voto medesimo e' nullo.
Art. 19.(Costituzione dei seggi elettorali)
1. Presso ciascun ufficio consolare e' costituito un
seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione
consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di
scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno
dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e
nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio e' scelto, prima
dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il piu' anziano tra
gli scrutatori. Ciascun seggio e' composto, oltre che dal presidente e dal segretario,
dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di
lista.
3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non
candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale
circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori
delle liste o, in mancanza, d'ufficio.
4. Quando uno scrutatore e' assente all'atto
dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli
elettori.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori
spetta un'indennita' stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 e' autorizzata,
per l'anno 2003, rispettivamente la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro.
Art. 20. (Operazioni di scrutinio)
1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai
singoli seggi e' effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalita' delle operazioni di scrutinio, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della
legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge
o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al
riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non
assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonche' le
contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il
comitato elettorale circoscrizionale non puo' riesaminare le schede gia'
scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 27
dicembre 2001, n. 459:«Art. 14. - 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano
i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di
scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli
elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al
presidente del seggio copia autentica
dell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 5, dei cittadini aventi diritto
all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente
procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al
seggio dall'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale
fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:
a) accerta che il numero delle buste ricevute
corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata
insieme alle buste medesime
dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
b) accerta contestualmente che le buste ricevute
provengano soltanto da un unica ripartizione elettorale estera;
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna
delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la busta contenga il tagliando del
certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve
essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con
l'espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta
appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;
3) accerta che la busta contenente la scheda o le
schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno
di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto,
le schede incluse in una busta che contiene piu' di un tagliando del
certificato elettorale, o un tagliando di
elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non appartenente alla
ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta,
lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo
tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in
modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
d) completata l'apertura delle buste esterne e
l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda
con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:
1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente
dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del
voto; aperta la busta
imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito
spazio;
2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la
propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la
votazione per la quale tale voto e' espresso e, in caso di votazione
contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto e' espresso e consegna la
scheda al segretario;
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi
e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le
schede scrutinate entro
scatole separate per ciascuna votazione.
4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse e'
fatta menzione nel verbale.
5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione
delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal
presente articolo».
Art. 21. (Ripartizione dei seggi)
1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante
volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da
essa riportati.
2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra
i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste
che hanno riportato i maggiori resti.
Art. 22. (Proclamazione degli eletti)
1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base
dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla
redazione del verbale delle operazioni elettorali, che e' sottoscritto da tutti
i componenti del comitato stesso.
2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle
operazioni di voto e' data con le stesse modalita' previste dall'articolo 15,
comma 2.
Art. 23. (Comitati non elettivi. Contributi)
1. Nei Paesi in cui non e' possibile procedere
all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono istituiti Comitati
aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo
1.
2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono
nominati dall'autorita' consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel
Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.
3. L'autorita' consolare di una circoscrizione ove
risiedono meno di tremila cittadini italiani puo' istituire Comitati con
funzioni consultive da esercitare in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non piu' di
dodici esponenti della comunita' italiana, tra i quali eleggono il proprio
presidente, in conformita' alla normativa relativa ai Comitati eletti.
4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.
5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei
competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1
e 3, secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i Comitati
eletti.
Art. 24. (Soluzione delle controversie)
1. Per la soluzione delle controversie relative
all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato
interessa la Direzione
generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta
giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorita' consolare, il
Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove
opera il Comitato.
Art. 25. (Disposizione transitoria)
1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore
della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni
successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 26. (Regolamento di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.
Nota all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera abrogata)».
Art. 27. (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 15.498.923 euro per l'anno 2003 e a 2.500.995 euro annui a
decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l'anno 2003
e a 2.274.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo degli
stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985,
n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri; quanto a
8.223.928 euro per l'anno 2003 e a 226.000 euro annui a decorrere dall'anno
2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri
derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la
legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli
esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Nota all'art. 27:
- La legge 8 maggio 1985, n. 205, reca: «Istituzione
dei comitati dell'emigrazione italiana».
Art. 28. (Disposizioni abrogative)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive
modificazioni, e la legge 5 luglio 1990, n. 172.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3987):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per gli
italiani nel mondo (Tremaglia) e dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il
16 maggio 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in
sede referente, il 21 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VII,
XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione, il 28, 29 maggio 2003
e 3, 4, 18, 19, 26 giugno 2003.
Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato il 2
luglio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2380):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 luglio 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 11ª e
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
15, 17, 29, 30, 31 luglio 2003 e 24 settembre 2003.
Relazione scritta annunciata il 2 ottobre 2003 (atto
n. 2380/A - relatore sen. Pellicini).
Esaminato in aula e approvato il 2 ottobre 2003.
Legge 23 ottobre 2003, n.286
Norme relative alla disciplina dei Comitati degli
italiani all'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. (Istituzione dei Comitati degli italiani
all'estero)
1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno
tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo
5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' istituito, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel
mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato
"Comitato".
2. Il Comitato e' organo di rappresentanza degli
italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.
3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della
circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini
italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni
locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro per gli italiani nel
mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su
richiesta del Comitato in carica, piu' Comitati all'interno della medesima
circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di piu' Comitati,
delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.
4. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana
informa le autorita' locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di
attivita' svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorita' consolari, puo'
rappresentare istanze della collettivita' italiana residente nella
circoscrizione consolare alle autorita' e alle istituzioni locali, con
esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.
5. La rappresentanza diplomatico - consolare rende
partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorita' locali sulle
questioni di interesse della comunita' rappresentata, con esclusione di quelle
che attengono ai rapporti tra Stati.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 5,
comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):
«1. Il Governo, mediante unificazione dei dati
dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari,
provvede a realizzare l'elenco
aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla
predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui
all'art. 6, per le
votazioni di cui all'art. 1, comma 1».
Art. 2. (Compiti e funzioni del Comitato)
1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e
ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale,
culturale e civile della propria comunita' di riferimento e puo' presentare
contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del
quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine
ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorita' consolare, con le
regioni e con le autonomie locali, nonche' con
enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione
consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e
culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari
opportunita', all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale,
al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunita' italiana
residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di
tali iniziative.
2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorita' consolare e il
Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attivita'
promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle
regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani,
nonche' da altre istituzioni e organismi.
3. L'autorita' consolare e il Comitato indicono riunioni
congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di
particolare importanza per la comunita' italiana.
4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti
locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di
favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella societa' locale e di
mantenere i loro legami con la realta' politica e culturale italiana, nonche'
per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua
italiana, il Comitato:
a) coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei
diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione
consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai
lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;
b) collabora con l'autorita' consolare ai fini
dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze
accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;
c) segnala all'autorita' consolare del Paese ove il
Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale,
internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente
assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative
nei confronti delle parti sociali.
L'autorita' consolare riferisce al Comitato la natura
e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;
d) redige una relazione annuale sulle attivita'
svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale
programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;
e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorita'
consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1;
f) formula proposte all'autorita' consolare
nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno
di spesa che di programmazione annuale;
g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni
dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi
associativi, che svolgono attivita' sociali, assistenziali, culturali e
ricreative a favore della collettivita' italiana, rivolgono al Governo, alle
regioni ed alle province autonome;
h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni
dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai
locali mezzi di informazione.
5. L'autorita' consolare e il Comitato ricevono
periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attivita' svolta nella
circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152,
nel rispetto della normativa nazionale e locale.
6. Il Comitato adotta un regolamento interno che
disciplina la propria organizzazione e le modalita' di funzionamento.
Nota all'art. 2: - La legge 30 marzo 2001, n. 152,
reca: «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale».
Art. 3. (Bilancio del Comitato)
1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e
all'adempimento dei propri compiti con:
a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero
degli affari esteri;
c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre
amministrazioni italiane;
d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno
sede i Comitati e dai privati;
e) il ricavato di attivita' e di manifestazioni varie.
2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1
sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle
pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri.
3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento
statale di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli
affari esteri, tramite l'autorita' consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno,
il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento
nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.
4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine
della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre
revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorita'
consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.
5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli
affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che
viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorita'
consolare competente.
6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i
finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono
determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalita' dei servizi,
sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato,
della consistenza numerica delle comunita' italiane, dell'estensione
territoriale in cui agisce il Comitato, nonche' della realta' socio-economica
del Paese in cui il Comitato opera.
7. I libri contabili e la relativa documentazione
amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti
disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono
tenuti a disposizione della competente autorita' consolare, per eventuali
verifiche.
8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato,
tutta la documentazione contabile e amministrativa e' consegnata entro dieci
giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.
9. I bilanci del Comitato sono pubblici.
10. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 2.274.995 euro annui a decorrere dal 2003.
Art. 4. (Sede e segreteria)
1. L'autorita' consolare collabora con il Comitato per il
reperimento della sede.
2. La segreteria del Comitato e' affidata con incarico
gratuito a un membro del Comitato stesso.
3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo
svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato puo' avvalersi di personale di
segreteria, che in ogni caso non puo' superare le due unita' e che e' assunto
con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.
Art. 5. (Eleggibilita' e composizione del Comitato)
1. Il Comitato e' composto da dodici membri per le
comunita' fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle
composte da piu' di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione
del numero dei membri, la consistenza delle comunita' e' quella risultante alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco
aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.
459.
2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti
nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate,
purche' iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere
candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura e'
ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di
candidatura in piu' circoscrizioni o in piu' liste, il candidato non e' eleggibile.
3. Le liste elettorali sono composte in modo da
garantire le pari opportunita' e una efficace rappresentazione della comunita'
di riferimento.
4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato
italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a
contratto, nonche' coloro che detengono cariche istituzionali e i loro
collaboratori salariati. Non sono, altresi', eleggibili gli amministratori e i
legali rappresentanti di enti gestori di attivita' scolastiche che operano nel
territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei
comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.
5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La
pubblicita' e' assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo
consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.
6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo
rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato,
senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresi', essere
chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli
argomenti in esame.
7. I membri del Consiglio generale degli italiani
all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive
modificazioni, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle
riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono.
Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle
riunioni del Comitato.
Art. 6. (Comitato dei presidenti)
1. In ogni Paese in cui esiste piu' di un Comitato e' istituito
un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato,
ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei
presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati
senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani residenti
nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal
coordinatore eletto tra i
presidenti membri del Comitato medesimo.
2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese e' tenuta una
riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei
consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i
problemi della comunita' italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari
italiani residenti nella ripartizione elettorale.
3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei
membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei
bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.
4. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 226.000 euro annui a decorrere dal 2004.
Art. 7. (Membri stranieri di origine italiana)
1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di
cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i
cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei
componenti il Comitato eletto.
2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle
comunita' italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque
anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorita' consolare,
previa verifica del Comitato, designano, in conformita' ai rispettivi statuti,
un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad
almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun componente del Comitato eletto puo'
esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo
rispetto a quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la meta'
piu' uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla
elezione di cui all'articolo 11, comma 1.
Art. 8. (Durata in carica e decadenza dei componenti)
1. I componenti del Comitato restano in carica cinque
anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati
consecutivi.
2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato
sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato
non coincide con quella della generalita' dei Comitati, la durata in carica di
tali componenti non puo' protrarsi oltre il limite previsto per la generalita'
dei Comitati.
3. Con decreto dell'autorita' consolare, su
indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o
decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui
appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per
tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. E', altresi', motivo
di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della
residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto.
4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce
a meno della meta', esso e' sciolto dall'autorita' consolare, che indice nuove
elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento.
L'autorita' consolare propone, altresi', lo scioglimento
del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del
numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della
circoscrizione, non e' in grado di garantire un regolare espletamento delle sue
funzioni. Sulla base della proposta dell'autorita' consolare, il Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito
il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del
Comitato.
Art. 9. (Validita' delle deliberazioni)
1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente
legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In
caso di parita' prevale il voto del presidente. Per la validita' delle
deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti in
carica.
Art. 10. (Poteri e funzioni del presidente)
1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il
presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato
raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva e' eletto presidente il
candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita', e' eletto
il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del
Comitato. Tale numero e' determinato dalla somma del numero di voti riportati
dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze
riportate individualmente.
2. Le dimissioni del presidente sono richieste con
mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5,
comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti
elettivi del Comitato. Tale mozione e' posta ai voti in apertura dei lavori
della seduta successiva. Se e' approvata con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato
indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento
locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il
Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto
almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorita' consolare.
4. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge la carica di presidente del Comitato,
eletto ai sensi della legge stessa, e' incompatibile con quella di componente
del CGIE.
Art. 11. (Poteri e funzioni dell'esecutivo)
1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un
numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale
elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a
due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo
e lo presiede. Egli e' coadiuvato dal piu' votato dei membri dell'esecutivo che
svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parita' di voti, dal
membro piu' anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari
anzianita', dal piu' anziano di eta'.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera
secondo le sue direttive.
Art. 12. (Commissioni di lavoro)
1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni
di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni,
compatibilmente con le esigenze di bilancio.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da
un membro del Comitato. Alle loro riunioni puo' partecipare il capo
dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.
Art. 13. (Elettorato attivo)
1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato i
cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma
1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi
nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
2. L'elenco di cui al comma 1 e' reso pubblico con
modalita' definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26. Con lo
stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto
elenco.
Art. 14. (Sistema elettorale)
1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale
e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalita' del voto e'
per corrispondenza.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e'
effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste dagli articoli
21 e 22.
Art. 15. (Indizione delle elezioni e liste elettorali)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, le elezioni
sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di
scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato,
l'indizione e' effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di
scioglimento.
2. L'indizione delle elezioni e' portata a conoscenza
della collettivita' italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari
informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.
3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione
delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte
da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettivita' composte da
un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle
composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.
4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco
aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.
459, e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che compaiono in piu' di una
lista sono considerate nulle.
6. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la
spesa di 1.675.371 euro per l'anno 2003.
Art. 16. (Comitato elettorale circoscrizionale)
1. Le liste dei candidati sono presentate ad un
apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto
dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e
secondo le modalita' prescritti dal regolamento di cui all'articolo26.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle
liste, e' costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato
elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo
rappresentante.
3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far
parte i candidati.
4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale
sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione,
dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e
delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le
modalita' stabilite nel regolamento di cui all'articolo 26.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il
compito di controllare la validita' delle firme e delle liste presentate, di
costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli
scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attivita' dei seggi elettorali.
6. Le decisioni del comitato elettorale
circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso
di parita', prevale il voto del Presidente.
Art. 17. (Stampa e invio del materiale elettorale)
1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero
degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale
elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresi', per i
casi di cui al comma 5.
2. Le schede sono di carta consistente e comprendono,
con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di
presentazione.
3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per
le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 13 il
plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una
busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il
plico contiene, altresi', un foglio con le indicazioni delle modalita' per
l'espressione del voto e il testo della presente legge.
4. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali
di piu' di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a
quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio
domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo
dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente,
puo' rilasciare, previa annotazione su apposito
registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una
seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalita'
di cui ai commi 4 e 6.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda
elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la
busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal
certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la
spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le
votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno
di riconoscimento.
7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le
buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno
stabilito per le votazioni.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono
all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al
comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate.
Di tali operazioni e' redatto apposito verbale, che e'
trasmesso al Ministero degli affari esteri.
9. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 10.257.100 euro per l'anno 2003.
Art. 18. (Espressione del voto)
1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno
corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo
contiene. Ciascun lettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata,
puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati
da eleggere. Le preferenze
espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.
2. Il voto e' nullo se non e' espresso sull'apposita
scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identita' dell'elettore.
3. Il voto di preferenza e' espresso mediante un segno
tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del
nome stesso.
4. L'indicazione di una o piu' preferenze relative alla
stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso
il voto di lista.
5. Se il voto e' espresso a favore di piu' di una
lista con l'indicazione di piu' preferenze per candidati appartenenti ad una
soltanto di tali liste, il voto medesimo e' nullo.
Art. 19.(Costituzione dei seggi elettorali)
1. Presso ciascun ufficio consolare e' costituito un
seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione
consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di
scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno
dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e
nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio e' scelto, prima
dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il piu' anziano tra
gli scrutatori. Ciascun seggio e' composto, oltre che dal presidente e dal
segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai
rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non
candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale
circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori
delle liste o, in mancanza, d'ufficio.
4. Quando uno scrutatore e' assente all'atto
dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli
elettori.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli
scrutatori spetta un'indennita' stabilita con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 e' autorizzata,
per l'anno 2003, rispettivamente la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro.
Art. 20. (Operazioni di scrutinio)
1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai
singoli seggi e' effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalita' delle operazioni di scrutinio, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della
legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge
o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al
riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non
assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonche' le
contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato
elettorale circoscrizionale non puo' riesaminare le schede gia' scrutinate dal
seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 27
dicembre 2001, n. 459:«Art. 14. - 1. Le operazioni di scrutinio, cui
partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle
operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli
elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al
presidente del seggio copia autentica
dell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 5, dei cittadini aventi diritto
all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente
procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al
seggio dall'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale
fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:
a) accerta che il numero delle buste ricevute
corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata
insieme alle buste medesime
dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
b) accerta contestualmente che le buste ricevute
provengano soltanto da un unica ripartizione elettorale estera;
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna
delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la busta contenga il tagliando del
certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve
essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con
l'espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta
appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;
3) accerta che la busta contenente la scheda o le
schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno
di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto,
le schede incluse in una busta che contiene piu' di un tagliando del
certificato elettorale, o un tagliando di
elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non appartenente alla
ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta,
lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo
tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in
modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
d) completata l'apertura delle buste esterne e
l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda
con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:
1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente
dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del
voto; aperta la busta
imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito
spazio;
2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la
propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la
votazione per la quale tale voto e' espresso e, in caso di votazione
contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
enuncia la votazione per la quale il voto e' espresso e consegna la scheda al
segretario;
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi
e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le
schede scrutinate entro
scatole separate per ciascuna votazione.
4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse e'
fatta menzione nel verbale.
5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione
delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal
presente articolo».
Art. 21. (Ripartizione dei seggi)
1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante
volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da
essa riportati.
2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra
i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste
che hanno riportato i maggiori resti.
Art. 22. (Proclamazione degli eletti)
1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base
dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla
redazione del verbale delle operazioni elettorali, che e' sottoscritto da tutti
i componenti del comitato stesso.
2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle
operazioni di voto e' data con le stesse modalita' previste dall'articolo 15,
comma 2.
Art. 23. (Comitati non elettivi. Contributi)
1. Nei Paesi in cui non e' possibile procedere
all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono istituiti Comitati
aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo
1.
2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono
nominati dall'autorita' consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel
Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.
3. L'autorita' consolare di una circoscrizione ove
risiedono meno di tremila cittadini italiani puo' istituire Comitati con
funzioni consultive da esercitare in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non piu' di
dodici esponenti della comunita' italiana, tra i quali eleggono il proprio
presidente, in conformita' alla normativa relativa ai Comitati eletti.
4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.
5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei
competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1
e 3, secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i Comitati
eletti.
Art. 24. (Soluzione delle controversie)
1. Per la soluzione delle controversie relative
all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato
interessa la Direzione
generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta
giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorita' consolare, il
Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove
opera il Comitato.
Art. 25. (Disposizione transitoria)
1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore
della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni
successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 26. (Regolamento di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.
Nota all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera abrogata)».
Art. 27. (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 15.498.923 euro per l'anno 2003 e a 2.500.995 euro annui a
decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l'anno 2003
e a 2.274.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo degli
stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985,
n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri; quanto a
8.223.928 euro per l'anno 2003 e a 226.000 euro annui a decorrere dall'anno
2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri
derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la
legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli
esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Nota all'art. 27:
- La legge 8 maggio 1985, n. 205, reca: «Istituzione
dei comitati dell'emigrazione italiana».
Art. 28. (Disposizioni abrogative)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive
modificazioni, e la legge 5 luglio 1990, n. 172.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3987):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per gli
italiani nel mondo (Tremaglia) e dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il
16 maggio 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in
sede referente, il 21 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VII,
XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione, il 28, 29 maggio 2003
e 3, 4, 18, 19, 26 giugno 2003.
Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato il 2
luglio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2380):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 luglio 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 11ª e
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
15, 17, 29, 30, 31 luglio 2003 e 24 settembre 2003.
Relazione scritta annunciata il 2 ottobre 2003 (atto
n. 2380/A - relatore sen. Pellicini).
Esaminato in aula e approvato il 2 ottobre 2003.
Ley 23 de octubre de 2003, n0 286
“Normas relativas a la disciplina de los Comites de los italianos en el
extranjero”
(GU n. 250 del 27-10-2003)
La Cámara de
diputados y el Senado de la
República han aprobado:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Promulga la siguiente ley:
Art. 1.
(Institución de los Comites de los italianos en el extranjero)
1. En cada circunscripción consular en la que residan por lo menos tres mil
ciudadanos italianos inscritos en la lista actualizada conforme al artículo 5,
apanado 1, de la ley del 27 de diciembre de 2001, n. 459, se instituye, por
decreto del Ministro de Asuntos Exteriores, de acuerdo con el Ministro para los
italianos en el mundo, un Comites de los italianos en el extranjero (COMITES),
en adelante denominado “Comites”.
2. El Comites será un órgano representativo de los italianos en el extranjero,
en sus relaciones con las representaciones diplomáticas y consulares.
3. En casos particulares, teniendo en cuenta las dimensiones de la
circunscripción consular, la presencia de núcleos consistentes de ciudadanos
italianos y de ciudadanos extranjeros de origen italiano, y cuando lo requieran
las condiciones locales, por decreto del Ministro de Asuntos Exteriores, de
acuerdo con el Ministro para los italianos en el mundo y con el Ministro de
Economía y Hacienda, se instituirán, también tras solicitud del Comites en
cargo, diversos Comites dentro de la misma circunscripción consular. El decreto
ministerial que instituirá un número superior de Comites, definirá también los
ámbitos territoriales respectivos de su competencia.
4. La representación diplomático-consular italiana informará a las autoridades
locales acerca de la institución del Comites y del tipo de actividad que éste
desempeña. El Comites previo acuerdo con las autoridades consulares, puede
representar instancias de la colectividad italiana residente en la
circunscripción consular ante las autoridades e instituciones locales, con excepción
de las cuestiones relativas a las relaciones entre estados.
5. La representación diplomático-consular invitará al Comites a participar en
las reuniones oficiales con las autoridades locales sobre cuestiones de interés
para la comunidad representada, con excepción de las que conciernan las
relaciones entre estados.
Art. 2.
(Tareas y funciones del Comites)
1. Cada Comites, también por medio de estudios e investigaciones,
contribuirá a identificar las exigencias de desarrollo social, cultural y civil
de su comunidad de referencia, y podrá presentar a la representación
diplomático-consular aportaciones que puedan resultar útiles para la definición
del programa general de intervenciones en
el país en que opere. Con dicho fin, cada Comites, en colaboración con la
autoridad consular, con las regiones y con las autonomías locales, amén de
organismos, asociaciones o comites activos en el ámbito de la circunscipción
consular, impulsará las iniciativas oportunas en las temas concernientes la
vida social y cultural, con atención panicular por la participación de los
jóvenes, por la igualdad de oportunidades, por la asistencia social y escolar,
por la capacitación profesional, por el sector recreativo, por el deporte y el
ocio de la comunidad italiana residente en la circunscripción. Cada Comites
obrará por la realización de dichas iniciativas.
2. En el ámbito de las materias contempladas en el apartado 1, la autoridad
consular y el Comites asegurarán un flujo regular de información acerca de las
actividades promovidas en el ámbito de la circunscripción consular por el
estado italiano, por las regiones, las provincias autónomas y demás entes
territoriales italianos, amén de otras instituciones y organismos.
3. La autoridad consular y el Comites convocarán reuniones conjuntas para el
examen de iniciativas y proyectos específicos que se consideren particularmente
importantes para la comunidad italiana.
4. Siempre respetando las normas contempladas por los ordenamientos locales,
así como las normas de derecho internacional y comunitario, y con el objetivo
de favorecer la integración de los ciudadanos italianos en la sociedad local y
de mantener sus vínculos con la realidad política y cultural italiana, así como
para promover la difusión de la historia, la tradición y la lengua italiana, el
Comites:
a) cooperará con la autoridad consular para el amparo de los derechos e
intereses de los ciudadanos italianos residentes en la circunscripción
consular, con atención particular por la defensa de los derechos civiles
garantizados a los trabajadores italianos por las disposiciones legislativas
vigentes en cada país;
b) colaborará con la autoridad consular para asegurar el respeto de los
contratos laborales y la erogación de las providencias acordadas en favor de
los ciudadanos italianos por los países en donde tenga su sede el Comites;
c) señalará a la autoridad consular del país donde tenga sede el Comites las
eventuales violaciones de normas del ordenamiento local, internacional y
comunitario que damnifiquen a ciudadanos italianos, asumiendo, de ser necesario
y dentro de los límites permitidos por dicho ordenamiento, iniciativas
autónomas respecto a las partes sociales. La autoridad consular informará al
Comites acerca de la naturaleza y el resultado de las intervenciones emprendidas
tras dichas denuncias;
d) redactará un informe anual acerca de las actividades desempeñadas, a
adjuntar al balance final, y un informe anual programático, a adjuntar al
presupuesto previsto en el artículo 3;
e) expresará pareceres sobre las iniciativas que la autoridad consular tenga
intención de emprender en las materias contempladas en el apanado 1;
1) presentará propuestas a la autoridad consular en el ámbito de las materias
contempladas en el apartado 1, en fase tanto de deliberación presupuestaria
como de programación anual;
g) expresará obligatoriamente su parecer, dentro del plazo de treinta días,
acerca de las solicitudes documentadas de contribuciones que requieran del
gobierno, de las regiones o de las provincias autónomas los entes o
asociaciones que desempeñen actividades sociales, de asistencia, culturales y
recreativas en favor de la colectividad italiana;
h) expresará obligatoriamente su parecer, dentro del plazo de treinta días de
la solicitud, acerca de las contribuciones acordadas por las administraciones
del estado a los medios de información locales.
5. La autoridad consular y el Comites recibirán periódicamente información
acerca de las líneas generales de la actividad desempeñada en la
circunscripción consular por los patronatos contemplados en la ley n. 152 del
30 de marzo de 2001, siempre respetando la normativa nacional y local.
6. El Comites adoptará un reglamento interno que discipline su organización y
modalidades de funcionamiento.
Art. 3
(Presupuesto y balance del Comites)
1. El Comites funcionará y desempeñará sus tareas por medio de:
a) las rentas de su patrimonio, de existir éste;
b) las financiaciones anuales dispuestas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores;
c) las financiaciones, de haberlas, dispuestas por otras administraciones
italianas~
d) las contribuciones, de haberlas, dispuestas por los países donde tengan su
sede los Comites, y por paniculares;
e) los ingresos obtenidos por actividades y manifestaciones de diversa
naturaleza.
2. Las financiaciones contempladas en la letra b) del apartado 1 serán erogadas
dentro de los límites de las asignaciones totales contempladas para dicho fin
en las unidades presupuestarias básicas pertinentes en el ámbito del
presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores.
3. Para estar autorizado a recibir la financiación estatal contemplada en el
apanado
1, letra b), el Comites presentará al Ministerio de Asuntos Exteriores, trámite
la autoridad consular y antes del 31 de octubre de cada año, el presupuesto de
los gastos a sostener para su funcionamiento durante el año siguiente,
acompañado por la solicitud de financiación.
4. Dentro de los cuarenta y cinco días tras finalizar la gestión anual, el
Comites presentará el balance final, certificado por tres auditores, dos de los
cuales nombrados por el Comites mismo y uno por la autoridad consular, elegidos
entre personas externas al Comites.
5. El Ministerio de Asuntos Exteriores decidirá sobre las solicitudes de
financiación dentro del plazo de cuarenta y cinco días desde la fecha de
entrada en vigor de la ley de aprobación del presupuesto del estado, con un
decreto que será comunicado al Comites trámite la autoridad consular
competente.
6. De existir los supuestos mencionados en el apanado 3, las financiaciones
serán erogadas dentro del primer cuadrimestre del año. Estas se determinarán en
medida adecuada para asegurar la funcionalidad de los servicios, en base a
criterios que tengan en cuenta el número de miembros del Comites, la
consistencia numérica de las comunidades italianas, la extensión territorial de
pertinencia del Comites, amén de la realidad socio-económica del país en el que
el Comites desempeñe sus actividades.
7. Los libros contables y la respectiva documentación administrativa
justificativa, concerniente el empleo de las financiaciones dispuestas por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y las entidades públicas italianas, deberán
estar a disposición de la autoridad consular competente, para eventuales
controles.
8. En el caso de rotación de los cargos del Comites, toda la documentación
contable y administrativa deberá ser entregada por el antiguo titular del cargo
al nuevo, dentro del plazo de diez días.
9. Los presupuestos y balances del Comites son públicos.
10. Para la aplicación del presente anículo se autoriza un gasto de 2.274.995
euros anuales, a panir del año 2003.
Art. 4.
(Sede y secretaría)
1. La autoridad consular colaborará con el Comites en la búsqueda de su
sede.
2. La secretaría del Comites será confiada con encargo gratuito a un miembro
del mismo Comites.
3. Compatiblemente con las exigencias presupuestarias, el Comites, para
desempeñar sus funciones, podrá valerse de personal de secretaría, que en todo
caso no deberá exceder las dos unidades y que será contratado con contrato de
trabajo subordinado privado conforme a la reglamentación prevista por las
normas locales.
Art. 5.
(Elegibilidad y composición del Comites)
1. El Comites estará compuesto por doce miembros para las comunidades de
hasta
100.000 ciudadanos italianos, y por dieciocho miembros para las comunidades
compuestas por más de 100.000 ciudadanos italianos. Para los fines de la
determinación del número de miembros, la consistencia de la comunidad será la
que resulte en la fecha del 31 de diciembre del año anterior a las elecciones,
en base a la lista actualizada de conformidad con el artículo 5, apartado 1, de
la ley n. 459 del 27 de diciembre de 2001.
2. Serán elegibles los ciudadanos italianos residentes en la circunscripción
consular y candidatos en una de las listas presentadas, a condición que estén
inscritos en la lista actualizada prevista en el artículo 5, apanado 1, de la
ley del 27 de diciembre de 2001, n. 459, y que posean los requisitos para
candidarse a las consultas electorales administrativas. La candidatura se
admitirá sólo en una circunscripción y para una sóla lista. En el caso de
candidaturas en diversas circunscripciones y diversas listas, el candidato no
será elegible.
3. Las listas electorales estarán compuestas de forma que garanticen la
igualdad de oportunidades y una representación eficaz de la comunidad de
referencia.
4. No serán elegibles los empleados del estado italiano que prestan servicio en
el extranjero, incluso el personal bajo contrato, aquellos que ocupen cargos
institucionales, ni sus colaboradores asalariados. Tampoco serán elegibles los
administradores y representantes legales de organismos a cargo de actividades
escolares que operen en el territorio del Comites, amén de los administradores
y representantes legales de los comites de asistencia que reciban financiación
pública.
5. Las sesiones del Comites serán públicas. Dicha publicidad se garantizará
también mediante la publicación de los informes en e] registro consular y su
comunicación a los medios de información locales.
6. El jefe de la oficina consular, o un representante suyo debidamente
apoderado, participará en las sesiones del Comites, sin derecho al voto.
Además, podrán ser llamados a participar en las sesiones del Comites expertos
externos con relación a los temas examinados, en calidad de asesores.
7. Los miembros del Consejo general de los italianos en el extranjero (CGIE),
instituido con la ley 6 de noviembre de 1989, n. 368, y sus sucesivas
modificaciones, tendrán derecho a panicipar, sin derecho al voto, en las
reuniones de los Comites constituidos en los países donde residan. Estos
deberán recibir las convocatorias y las actas de las reuniones del Comites.
Art. 6.
(Comites de presidentes)
1. En cada país donde existan diversos Comites, se instituirá un Comites de
presidentes, del que será miembro el presidente de cada Comites, o bien un
representante suyo, componente del mismo Comites. El Comites de presidentes se
reúne al menos una vez al año; serán invitados a dichas reuniones, sin derecho
al voto, los miembros del CGIE y los parlamentarios italianos residentes en la
misma sección electoral. Las reuniones serán convocadas y presididas por el
coordinador elegido entre los presidentes miembros del Comites.
2. En cada país, se celebrará una reunión, por lo menos una vez al año,
convocada y presidida por el embajador, con la participación de los cónsules,
de los miembros del CGIE y de los presidentes de los Comites, a fin de discutir
los problemas de la comunidad
italiana. A dicha reunión se invitarán los parlamentarios italianos residentes
en la sección electoral.
3. Los gastos de viaje de los miembros de los Comites, incurridos para
participar en ¡as reuniones previstas en los apanados 1 y 2, correrán por
cuenta de los presupuestos de los Comites de pertenencia de cada uno de los
miembros.
4. Para la puesta en práctica del presente artículo, se autoriza el gasto de
226.000 euros al año a panir de 2004.
Art. 7.
(Miembros extranjeros de origen italiano)
1. Además de los miembros electos de ciudadanía italiana, contemplados en
el artículo
5, podrán formar pane del Comites, por cooptación, los ciudadanos extranjeros
de origen italiano, en medida no superior a un tercio de los componentes del
Comites elegido.
2. Para los fines de lo dispuesto en el apartado 1, las asociaciones de las
comunidades italianas que operen en la circunscripción consular desde un número
de años no inferior a cinco y que estén debidamente inscritas en el registro de
la autoridad consular, previa verificación por parte del Comites y de
conformidad con sus respectivos estatutos, designarán un número de ciudadanos
extranjeros de origen italiano que sea, en total, igual al doble de los
miembros que cooptar.
3. Cada miembro del Comites electo podrá expresar, con voto secreto, un número
de preferencias igual a un tercio respecto al de los miembros a cooptar.
4. Resultarán elegidos aquellos que obtendrán al menos la mitad más uno de los
votos del Comites. Se procederá a dicha elección sucesivamente a la elección
prevista en el artículo 11, apanado 1.
Art. 8.
(Duración del cargo y caducidad de los miembros)
1. Los miembros del Comites quedarán en su cargo por cinco años, y serán
reelegibles sólo por un periodo máximo de dos mandatos consecutivos.
2. En el caso que la elección de los miembros de un Comites, por cualquier
motivo, se haya dado en tiempos tales que la caducidad del mandato no coincida
con la de la generalidad de los Comites, la duración en su cargo de dichos
miembros no podrá prolongarse más allá del término previsto para la generalidad
de los Comites.
3. Con decreto de la autoridad consular, y tras indicación del presidente del
Comites, los miembros difuntos, dimitidos o caducados se sustituirán con los
primeros candidatos no electos de la lista a la que pertenezcan. La no
participación inmotivada en las labores del Comites por tres sesiones consecutivas
conlleva la caducación del cargo. También es motivo de caducación del cargo de
miembro del Comites el traslado de la residencia afuera de la circunscripción
consular en la que haya sido elegido.
4. Cuando el número de miembros del Comites se reduzca a menos de la mitad, el
Comites mismo será disuelto por la autoridad consular, que convocará nuevas
elecciones, a celebrarse dentro de seis meses desde la fecha de la disolución.
Además, la autoridad consular propondrá la disolución del Comites cuando éste aplace
cinco sesiones consecutivas por ausencia del número legal, o bien cuando, por
motivos graves o per modificación sustancial de la circunscripción, no pueda
garantizar un desempeño regular de sus funciones. En base a la propuesta de la
autoridad consular, el Ministro de Asuntos Exteriores, de acuerdo con el
Ministro para los italianos en el mundo, tras consultar el comites de
presidencia del CGIE, dispondrá con decreto la disolución del Comites.
Art. 9.
(Validez de las deliberaciones)
1. Salvo cuando la presente ley disponga de otra manera, el Comites
adoptará sus deliberaciones por mayoría simple. En caso de paridad, prevalece
el voto del presidente. Para que las deliberaciones sean válidas, será
necesaria la presencia de la mitad más uno de los miembros en cargo.
Art. 10.
(Poderes y funciones del presidente)
1. En su primera sesión, el Comites eligirá a su presidente por mayoría
absoluta de sus miembros. Cuando ningún candidato logre dicha mayoría, en la
sesión sucesiva se eligirá presidente al candidato que obtenga el número mayor
de votos. En caso de
paridad, se eligirá al candidato que haya obtenido el mayor número de
preferencias en a la elección del Comites. Dicho número se determina sumando el
número de votos logrados
en la lista a la que pertenecía el candidato con el número de preferencias
logradas individualmente.
2. La dimisión del presidente se solicitará con moción firmada por al menos un
tercio de los miembros contemplados en el artículo 5, apartado 1, indicando
también el nuevo candidato, a elegir entre los miembros electivos del Comites.
Dicha moción deberá ser votada en la apertura de las labores de la sesión
sucesiva. De ser aprobada con el voto favorable de la mayoría de los miembros
contemplados en el citado artículo 5, apanado 1, el candidato indicado en la
moción asumirá de inmediato el cargo de presidente.
3. Hecha salvedad por lo contemplado por el ordenamiento local, el presidente
representará legalmente al Comites. Convocará una reunión del Comites al menos
una vez cada cuatro meses y cuando lo solicite por escrito al menos un tercio
de sus miembros o la autoridad consular.
4. A panir de la renovación del CGIE sucesivo a la fecha de entrada en vigor de
la presente ley, el cargo de presidente del Comites, elegido a tenor de la
misma ley, será incompatible con el de componente del CGIE.
Art. 11.
(Poderes y funciones del ejecutivo)
1. El Comites eligirá un ejecutivo formado por un número de miembros no
superior a un cuano de sus componentes. Para dicha elección, cada componente
dispondrá de un número de preferencias no superior a dos tercios del número de
miembros del ejecutivo a elegir.
2. El presidente del Comites formará parte del ejecutivo y lo presidirá. Será
coadyuvado por el miembro del ejecutivo más votado, que desempeñará funciones
de vicepresidente, o bien, en caso de paridad de votos, por el miembro con más
antigüedad como componente del Comites y, entre miembros con la misma
antigüedad, por el más anciano de edad.
3. El ejecutivo instruirá las sesiones del Comites y obrará de acuerdo con sus
directivas.
Art. 12.
(Comisiones de trabajo)
1. El Comites instituirá en su seno comisiones de trabajo, en las que
podrán ser llamados a participar expertos externos, compatiblemente con las
exigencias presupuestarias.
2. Las comisiones contempladas en el apanado 1 serán presididas por un miembro
del Comites. En las reuniones podrá participar el jefe de la oficina consular o
un representante suyo, debidamente apoderado.
a
Art. 13.
(Electorado activo)
1. Tendrán derecho al voto para la elección del Comites los ciudadanos
italianos inscritos en la lista actualizada prevista en el artículo 5, apartado
1, de la ley del 27 de diciembre de 2001, n. 459, que residan desde al menos
seis meses en la circunscripción consular y que sean electores conforme al
Texto único de las leyes que disciplinan el electorado activo y la redacción y
revisión de las listas electorales, previsto por el decreto del Presidente de la República n. 223 del 20
de marzo de 1967, y sus sucesivas modificaciones.
2. La lista contemplada en el apartado 1 se hará pública con modalidades
definidas por el reglamento de aplicación previsto en el artículo 26. Con el
mismo reglamento, se definen los plazos para la inscripción en dicha lista.
Art. 14.
(Sistema electoral)
1. Los Comites serán elegidos por voto directo, personal y secreto
atribuido a listas de candidatos concurrentes. El voto se efectuará por
correspondencia.
2. La asignación de los escaños entre las listas concurrentes se efectuará en
razón proporcional, según las modalidades contempladas por los artículos 21 y
22.
Art. 15.
(Convocación de las elecciones y listas electorales)
1. Salvo lo contemplado por el anículo 23, las elecciones serán convocadas
por el jefe de la oficina consular tres meses antes del término de caducidad
del Comites anterior. En caso de disolución anticipada, la convocación se
efectuará dentro de treinta días desde la emanación del decreto de disolución.
2. La convocación de las elecciones será dada a conocer a la colectividad
italiana mediante fijación de un aviso en el registro consular, circulares
informativas y el uso de cualquier otro medio de información.
3. Dentro de los treinta días sucesivos a la convocación de las elecciones se
podrán presentar las listas de los candidatos, suscritas por un número de
electores no inferior a cien para las colectividades compuestas por un número
de ciudadanos italianos hasta cincuenta mil, y a doscientos para las compuestas
por un número de ciudadanos italianos superior a cincuenta mil.
4. Los firmantes deberán estar inscritos en la lista actualizada contemplada en
el
artículo 5, apanado 1, de la ley n. 459 del 27 de diciembre de 2001, y no
podrán ser a candidatos.
5. Las firmas de electores que aparezcan en más de una lista se considerarán
nulas.
6. Para la aplicación del apartado 2, se autoriza el gasto de 1.675.371 euros
para el año 2003.
Art. 16.
(Comites electoral de la circunscripción)
1. Las listas de los candidatos se presentarán a una oficina electoral ad
hoc instituida en las oficinas consulares y presidida por el jefe de dicha
oficina o un representante suyo, que las aceptará dentro de los términos y
conforme a las modalidades previstas por el reglamento mencionado en el
artículo 26.
2. Tras vencer el plazo para la presentación de las listas, se constituirá,
también en las oficinas consulares, un comites electoral de la circunscripción,
presidido por el jefe de la oficina o un representante suyo.
3. Los candidatos no pueden ser miembros del comites electoral mencionado en el
apartado 2.
4. Los miembros del comites electoral de la circunscripción serán nombrados,
entre los habientes derecho al voto en el ámbito de la circunscripción, por el
jefe de la oficina consular, tras designación de los presentadores de las
listas y de las asociaciones de emigrantes presentes en la circunscripción, y
conforme a las modalidades establecidas en el reglamento contemplado en el
anículo 26.
5. El comites electoral de la circunscripción deberá controlar la validez de
las firmas y de las listas presentadas, constituirá las mesas electorales,
nombrará a los presidentes de las mesas y a los escrutadores, supervisará y
coadyuvará la actividad de las mesas electorales.
6. Las decisiones del comites electoral de la circunscripción son válidas
cuando sean adoptadas por la mayoría de sus miembros; en caso de paridad,
prevalece el voto del presidente.
Art. 17.
(Impresión y envío del material electoral)
1. En base a las instrucciones facilitadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, la oficina consular se encarga de la impresión del material
electoral a incluir en el pliego al que se hace referencia en el apanado 3,
amén de encargarse de los casos contemplados en el apanado 5.
2. Las papeletas electorales serán de papel consistente y comprenderán, con la
misma evidencia, todas las listas, presentadas y enumeradas de acuerdo con el
orden de su presentación. a
3. No más tarde de veinte días antes de la fecha establecida para el voto, la
oficina consular enviará a los electores contemplados en el anículo 13 el
pliego continente la tarjeta censual, la papeleta electoral con su sobre y un
sobre franqueado con la dirección de la oficina consular pertinente; el pliego
contendrá asimismo una hoja con la indicación de las modalidades para expresar
el voto y el texto de la presente ley.
4. Cada pliego no podrá contener sino los documentos electorales de un sólo
elector.
5. Los electores contemplados por el presente anículo que, a catorce días de la
fecha del voto aún no hayan recibido en su domicilio el pliego al que hace
referencia el apanado 3, podrán solicitarlo al jefe de la oficina consular; al
elector que se presente personalmente, este último podrá expedir, previa
anotación en el registro pertinente, otra tarjeta censual con su debido sello y
otra papeleta electoral, que, de todos modos, deberá ser enviada conforme a las
modalidades previstas en los apanados 4 y 6.
6. Tras expresar su voto en la papeleta electoral, el elector introducirá la
papeleta en el sobre respectivo, lo sellará y lo introducirá en el sobre
franqueado, junto con el cupón desprendido de la tarjeta censual que atestigüe
el ejercicio del derecho al voto, y lo enviará a más tardar el décimo día
anterior a la fecha establecida para el voto. Las papeletas y los sobres que
las contengan no deberán llevar ninguna señal de reconocimiento.
7. Se considerarán válidos para el escrutinio los sobres que hayan llegado a
las oficinas consulares dentro de las 24:00 horas del día establecido para el
voto.
8. Los responsables de las oficinas consulares se harán cargo de la
incineración de las papeletas que hayan recibido después de vencer el plazo
contemplado en el apanado 7 y de las que hubieran sido impresas para los casos
previstos en el apanado 5 y que no hayan sido utilizadas. De dichas operaciones
se levantará un acta, que será transmitida al Ministerio de Asuntos Exteriores.
9. Para la aplicación del presente artículo, se autoriza un gasto de 10.257.100
euros para el año 2003.
Art. 18.
(Expresión del voto)
1. El elector votará poniendo un signo sobre el símbolo correspondiente a
la lista que elija o, de todas formas, dentro del rectángulo que lo contiene.
En el ámbito de los candidatos de la lista que haya votado, el elector podrá
expresar un número de preferencias no superior a un tercio de los candidatos a
elegir. Las preferencias que excedan ese número se considerarán nulas.
2. El voto se considerará nulo de no expresarse debidamente en la papeleta o en
caso de presentar signos de reconocimiento de la identidad del elector.
3. El voto de preferencia se expresará mediante un signo trazado al lado del
nombre del candidato que se elija o con la indicación del nombre del mismo.
4. La indicación de una o más preferencias relativas a la misma lista valdrá
como
a
voto por la lista, aunque no se haya expresado el voto de lista.
5. Cuando se exprese el voto en favor de más de una lista, con la indicación de
diversas preferencias por candidatos pertenecientes a una sóla de dichas
listas, el voto se considerará nulo.
Art. 19.
(Constitución de las mesas electorales)
1. En cada oficina consular se constituirá una mesa electoral para cada
cinco mil electores residentes en la circunscripción consular, mesa a la que se
encomendará de la tarea de efectuar las operaciones de recuento y escrutinio de
los votos enviados por los electores.
2. El comites electoral de la circunscripción constituirá las mesas electorales
y nombrará a los presidentes de las mismas, al menos diez días antes de la
fecha de las elecciones. El secretario de la mesa será elegido por el
presidente, antes de asumir su cargo; vicepresidente será el más anciano de los
escrutadores. Además del presidente y del secretario, cada mesa estará formada
por los escrutadores, en número no inferior a cuatro, y por los representantes
de lista.
3. Los escrutadores serán nombrados entre los electores no candidatos, por lo
menos diez días antes de las elecciones, por el comites electoral de la
circunscripción, en el ámbito de las designaciones efectuadas por los que hayan
presentado sus listas; de faltar éstas, se nombrarán de oficio.
4. De estar ausente un escrutador en el acto de constitución de la mesa, el
presidente nombrará escrutador a uno de los electores.
5. Los presidentes de las mesas, los secretarios y los escrutadores tendrán
derecho a un honorario establecido con decreto del Ministro de Asuntos Exteriores,
de acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda.
6. Para la realización de lo contemplado en los apanados 1 y 5 se autoriza,
para el año
2003, el gasto de 516.457 euros y de 775.000 euros, respectivamente.
Art. 20.
(Operaciones de escrutinio)
1. El comites electoral de la circunscripción efectuará la asignación de
los sobres continentes las papeletas a las diferentes mesas.
2. En lo que atañe a las operaciones de escrutinio, se observarán, siendo
aplicables, las disposiciones dictadas en el artículo 14 de la ley n. 459 del
27 de diciembre de 2001.
3. Para todos aquellos casos que no estén disciplinados por la presente ley o
que sean objeto de controversias, se observarán, siendo aplicables, las
disposiciones del texto único de las leyes que contemplan las normas para la
elección de la Cámara
de
diputados, al que hace referencia el decreto del Presidente de la República del 30 de a
marzo de ¡957, n. 361, y sus sucesivas modificaciones.
4. El comites electoral de la circunscripción se encargará de volver a examinar
las papeletas que contengan votos contestados y provisoriamente no asignados,
y, teniendo presentes las notas apuntadas en las actas así como las
contestaciones y reclamos presentados, decidirá acerca de la asignación de
dichos votos.
5. Aparte las hipótesis contempladas en el apartado 4, el comites electoral de
la circunscripción no podrá volver a examinar las papeletas ya escrutinadas por
la mesa electoral ni las papeletas que ésta haya declarado nulas.
Art. 21.
(Repanición de los escaños)
1. Cada lista tendrá derecho a tantos escaños cuantas veces el cociente
electoral resulte contenido en el número de votos válidos que haya obtenido.
2. Con cociente electoral se entiende la relación entre los votos válidos y el
número de candidatos a elegir.
3. Los escaños que quedaran vacantes serán atribuidos a las listas que hayan
obtenido los mayores restos.
Art. 22.
(Proclamación de los electos)
1. El comites electoral de la circunscripción, en base a los resultados del
escrutinio, procede a la proclamación de los electos y a levantar las actas de
las operaciones electorales, que serán firmadas por todos los miembros del
mismo comites.
2. La comunicación de la conclusión de las operaciones de voto se dará de
acuerdo con las mismas modalidades contempladas por el artículo 15, apanado 2.
Art. 23.
(Comites no electivos. Contribuciones)
1. En aquellos países donde no sea posible proceder a la elección de los
Comites, se instituirán, con decreto del Ministro de Asuntos Exteriores, de
acuerdo con el Ministro para los italianos en el mundo, Comites con los mismos
cometidos y la misma composición de los electivos, contemplados en el artículo
1.
2. Los miembros de los Comites contemplados en el apanado 1 son nombrados por
la autoridad consular, tras consultar a los miembros del CGIE residentes en el
país y las asociaciones italianas que obren en la circunscripción.
3. La autoridad consular de una circunscripción en la que residan menos de tres
mil ciudadanos italianos podrá instituir Comites con funciones consultivas a
ejercer de conformidad con las disposiciones previstas en el artículo 2. Dichos
Comites estarán
a
compuestos por un mínimo de cinco y no más de doce miembros de la comunidad
italiana, entre los que eligirán a su presidente, de conformidad con la normativa
relativa a los Comites electos.
4. A los Comites contemplados por los apanados 1 y 3 se aplicarán las
disposiciones previstas en el anículo 5, apanado 6.
5. El Ministro de Asuntos Exteriores, tras propuesta de las oficinas consulares
competentes, financiará los Comites instituidos según dictan los apartados 1 y
3, de acuerdo con las modalidades y dentro de los límites contemplados por el
anículo 3 para los Comites electos.
Art. 24.
(Solución de las controversias)
1. Para la solución de las controversias relativas a la aplicación de las
disposiciones contempladas en la presente ley, el Comites acudirá a la Dirección General
competente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y ésta, dentro de los sesenta
días, adoptará una disposición definitiva tras consultar a la autoridad
consular, al Secretario general del CGIE y a los miembros del CGIE residentes
en el estado en que obre el Comites.
Art. 25.
(Disposiciones transitorias)
1. Los Comites instituidos en la fecha de entrada en vigor de la presente
ley permanecerán en su cargo hasta la convocación de las elecciones sucesivas a
la fecha de entrada en vigor de la ley.
Art. 26.
(Reglamento de aplicación)
1. Con decreto del Presidente de la República, y dentro de los noventa días sucesivos
a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, conforme al artículo 17,
apanado 1, de la ley n. 400 del 23 de agosto de 1988, y sus sucesivas
modificaciones, se emanarán las normas para la aplicación de la presente ley.
Art. 27.
(Cobertura financiera)
1. El gasto derivante de la aplicación de la presente ley, equivalente a
15.498.923 euros para el año 2003 y a 2.500.995 euros anuales a panir del año
2004, se cubrirá, con la suma de 7.274.995 euros para el año 2003 y de
2.274.995 euros anuales a partir del año
2004, mediante el empleo de las asignaciones destinadas a los mismos años
conforme a la ley del 8 de mayo de 1985, n. 205, y sus sucesivas
modificaciones, en el marco del presupuesto del Ministerio de Asuntos
Exteriores; en cuanto a 8.223.928 euros para el año 2003 y a 226.000 euros
anuales a panir del año 2004, éstos se cubrirán mediante una reducción
equivalente de la asignación destinada, para los fines del presupuesto trienal
2003-2005, en el ámbito de la unidad presupuestaria de base de parte corriente
“Fondo especial” del presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda para el
año 2003, empleando parcialmente para dicho fin la reserva destinada al
Ministerio de Asuntos Exteriores.
2. Las asignaciones necesarias para afrontar ¡os gastos derivantes de las
elecciones para renovar los Comites se determinarán con la ley de aprobación
del presupuesto del Estado relativa a los ejercicios financieros a los que se
refieran dichos gastos.
3. El Ministro de Economía y Hacienda queda autorizado a aportar, con decretos
propios, las variaciones de presupuesto necesarias.
Art. 28.
(Disposiciones abrogativas)
1. A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, se abrogarán la
ley 8 de mayo de 1985, n. 205, y sus sucesivas modificaciones, y la ley del 5
de julio de 1990, n. 172.
La presente ley, dotada de sello del Estado, será incluida en la Recopilación oficial
de los actos normativos de la
República italiana. Para todos los interesados, es
obligatorio respetarla y hacerla respetar como ley del Estado.
Otorgada en Roma, el 23 de octubre de 2003.
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